La Mesopotamia del cosiddetto periodo “paleo-babilonese” (circa XX – XVI secolo a.C.) - una delle fasi storiche del Vicino Oriente Antico meglio documentate dalle tavolette d’argilla, che sono state rinvenute numerose durante le campagne di scavo archeologico -, era caratterizzata da un’economia prospera e complessa, basata su un’agricoltura irrigua, un artigianato specializzato ed un commercio esteso anche a rotte lontane ed a percorsi internazionali. Tale articolato sistema di produzione e scambio era controllato dai templi e dal Palazzo reale, principali centri amministrativi, ai quali facevano capo i mercanti e le carovane che viaggiavano su lunghe distanze utilizzando fiumi e strade terrestri spesso scortate da militari addetti alla difesa da eventuali assalti di tribù nomadi.
Le merci, che erano soprattutto cereali, lana, olio di sesamo, datteri e prodotti di artigianato, venivano scambiate con metalli e legname, beni non disponibili nella fertile regione mesopotamica; l’argento, in forma di anelli o di lingotti, veniva utilizzato ampiamente nelle transazioni con funzione monetaria, adottando alcune unità di misura standardizzate, come il siclo (circa 8,33 grammi) e la mina (circa 500 grammi). Non era ancora presente la moneta coniata (introdotta solo a partire dal VII secolo a.C.), ma comunque i metalli preziosi (soprattutto l’argento, ma anche il rame) ed i cereali (soprattutto l’orzo), adeguatamente pesati e misurati, erano a tutti gli effetti una diffusa “pre-moneta” (nelle forme di “moneta-merce” e “moneta naturale”).
Durante questo periodo della Storia fu promulgato il celebre Codice di Hammurabi (databile intorno al 1754 a.C.) che, pur non essendo il testo normativo più antico in assoluto, rappresenta certamente il compendio di leggi mesopotamiche più noto e meglio definito: inciso su una stele di basalto, esso conteneva 282 disposizioni legislative che regolamentavano un’ampia gamma di argomenti e questioni, dalle controversie in materia di proprietà ai contratti commerciali, stabilendo che ogni transazione dovesse essere formalizzata per iscritto ed alla presenza di testimoni.
In assenza di un contratto scritto, l’acquirente (o chi riceveva in deposito un bene) poteva essere sanzionato con la condanna a morte, quale pena prevista per colui che veniva considerato come ladro (cfr. art. 7 C.H.); inoltre, era sancita anche una responsabilità del venditore per i difetti del bene venduto (cfr. art. 233 C.H. che cita l’obbligo di ricostruzione a spese del costruttore che non avesse edificato una casa a regola d’arte). Queste ed altre disposizioni attestano con chiarezza che la Legge mesopotamica mirava a garantire al contraente un’adeguata tutela contro eventuali frodi e negligenze, configurando così un quadro normativo che consentiva di attivare un procedimento legale in ipotesi di insorgenza di una controversia.
Un caso del genere risulta documentato dalla cosiddetta tavoletta di Ea-nasir, il cui testo contiene quella che viene considerata la più antica testimonianza di “reclamo” scritto: si tratta, infatti, di una lettera di lamentela formale che un commerciante, di nome Nanni, rivolge ad un altro mercante, Ea-nasir, noto uomo d’affari, facente parte del gruppo dei mercanti di Dilmun (attuale Bahrein), specializzati nel commercio a lunga distanza ed, in particolare, nell’importazione di rame dalla regione di Magan (attuale Yemen oppure Oman).
Durante la cosiddetta Età del Bronzo (III - I millennio a.C.), il rame era un metallo molto ricercato per i suoi svariati usi nella vita quotidiana: ad esempio, era destinato alla fabbricazione di vasi, utensili agricoli, armi, etc. Il mercante Ea-nasir, probabilmente residente ad UR, nella zona del Golfo Persico, doveva affrontare viaggi d’affari di circa mille chilometri per approvvigionarsi del rame nelle lontane zone di produzione, ma spesso non riusciva a soddisfare le richieste dei clienti: infatti, diverse tavolette, ritrovate nella sua presunta abitazione di UR, contengono lamentele commerciali, documentando così una tendenziale inaffidabilità del mercante oppure una temporanea difficoltà della sua attività aziendale.
La vertenza che qui ci interessa, oggetto della tavoletta di reclamo in esame, riguardava una specifica transazione avente ad oggetto una partita di rame: a fronte dell’impegno assunto da Ea-nasir, che aveva promesso di fornire lingotti di ottima qualità, il rame consegnato si era rivelato di qualità scadente e, pertanto, era stato rifiutato da Nanni che, pur avendo già pagato la merce in via anticipata, non accettava, a buon diritto, di ricevere rame di bassa qualità, eccependo la violazione degli accordi contrattuali in merito alla qualità del prodotto.
La tavoletta di Ea-nasir è un manufatto d’argilla redatto in caratteri cuneiformi, databile intorno al 1750 a.C., ritrovato nell’antica Città-Stato di UR (nell’odierno Iraq meridionale) dall’archeologo Sir Leonard Woolley durante le campagne di scavo condotte tra il 1922 ed il 1934 dal British Museum di Londra insieme all’Università della Pennsylvania, acquisito poi nel 1953 nelle collezioni del Museo londinese, presso il quale è attualmente esposto (numero di catalogo BM 131236).
Nonostante le dimensioni relativamente piccole della tavoletta (11,6 cm di altezza, 5 cm di larghezza, 2,6 cm di spessore), che pertanto può essere tenuta nel palmo di una mano, il testo iscritto in accadico - lingua semitica, corrispondente all’assiro-babilonese in uso all’epoca in Mesopotamia - contiene un messaggio di notevole complessità e ricchezza di dettagli che ha permesso agli studiosi di indagare ed analizzare un’importante pagina della Storia del Commercio. Il testo del documento, tradotto dall’accadico, recita:
Di’ a Ea-nasir; così dice Nanni:
quando sei giunto mi hai detto: "Darò a Gimil-sin [il servitore di Nanni] lingotti di rame di ottima qualità". Quindi te ne sei andato, ma poi non hai fatto ciò che avevi promesso. Hai presentato dei lingotti di pessima qualità al mio messaggero, dicendogli: "Se vuoi prenderli, prendili; se non vuoi prenderli, vattene!".
Per chi mi hai preso, per trattarmi in questo modo? Ho mandato dei gentiluomini, proprio come noi, a riprendere la borsa con i soldi che ti avevo affidato [per comprare la merce], ma tu mi hai trattato con sufficienza rimandandomeli indietro più volte a mani vuote, per di più facendoli passare all'interno di territori nemici. Quanti mercanti, fra quelli che commerciano con Dilmun, mi hanno mai trattato in questa maniera? Tu solo tratti il mio messaggero con disprezzo! Per quella insignificante mina che ancora ti devo ti prendi la libertà di usare questo atteggiamento, quando io ho anticipato 1080 pesi di rame al palazzo a tuo nome, e pure Umi-abum ha anticipato 1080 pesi, oltre a quanto abbiamo scritto su una tavoletta sigillata e custodita presso il tempio di Samas.
Tu come mi hai trattato per quel rame? Ti sei tenuto la mia borsa con il denaro in pieno territorio nemico; ora mi aspetto che tu provveda a restituirmelo interamente.
Tieni a mente che, da ora in poi, non accetterò più rame da te che non sia di buona qualità. Provvederò personalmente a selezionare e depositare i lingotti uno per uno nel mio cortile, ed eserciterò il mio diritto a rifiutarli perché tu mi hai trattato con disprezzo.
Il reclamo di Nanni nei confronti di Ea-nasir viene espresso con ira, risentimento e veemente rabbia percepibili nel testo del documento, evidenziando che non si trattava soltanto di una lite per una questione di affari, ma anche di una forma di offesa personale e di grave mancanza di rispetto: infatti, egli si lamentava sia della scadente qualità del rame sia del modo sgarbato e sprezzante con il quale erano stati trattati i suoi emissari, comportamento negligente ed arrogante che rappresentava innanzitutto una palese violazione degli obblighi formalizzati con un contratto commerciale e, contestualmente, recava danno all’onore ed alla posizione sociale del committente, che subiva in tale contesto un attacco sia al capitale economico sia al capitale reputazionale, risorsa intangibile ma di valore cruciale anche nel mondo antico.
La vertenza finanziaria, senza dubbio, era molto rilevante: Nanni accusava Ea-nasir di avere trattenuto la “borsa con il denaro” in territorio nemico, rivelando così che la transazione si basava su una forma di credito, consistente in un pagamento anticipato (denaro probabilmente inviato tramite i suoi collaboratori) in funzione dell’acquisto e della futura consegna di rame di ottima qualità; tuttavia, la merce fornita, non conforme a quella concordata, rappresentava un duplice inadempimento contrattuale, in quanto al mancato rispetto della qualità promessa si accompagnava la mancata restituzione del capitale già investito, oltre a configurare la violazione della base fiduciaria che caratterizzava il rapporto commerciale.
Il reclamo di Nanni fu verosimilmente redatto da uno scriba di mestiere, come era prassi comune all’epoca per le comunicazioni formali, affidate alla competenza di professionisti altamente specializzati nell’arte della scrittura cuneiforme; pertanto, non si trattava di un semplice sfogo personale, ma era invece un documento legale formale - un proto-esemplare di quella che oggi chiameremmo “lettera di diffida” o “avviso di intenti legali” -, strutturato in modo talmente dettagliato da costituire efficacemente una valida prova in un’eventuale controversia legale-giudiziaria.
Interessante anche la parte centrale del documento, nella quale Nanni accenna ad una “insignificante mina” (pari a 60 “sicli”, circa 500 grammi) ancora dovuta e di avere già anticipato 1080 unità di rame al Palazzo, oltre all’accordo redatto su una tavoletta depositata presso il Tempio di Samas: infatti, era prassi diffusa all’epoca stipulare i contratti commerciali nella sede del Santuario di Samas, dio del Sole e della Giustizia - al quale facevano spesso riferimento pesi, misure e tassi di interesse -, nonché costituire forme associative tra mercanti che conferivano le loro quote di partecipazione al capitale (in derrate o metalli) e dividevano gli utili dopo avere versato le tasse imposte dal Palazzo reale (o dal Tempio dominante) oppure dopo avere rimborsato un eventuale finanziamento concesso dall’Autorità centrale.
Infine, giova sottolineare la parte conclusiva della tavoletta che contempla il cosiddetto “diritto di rifiuto”, che era un diritto legalmente riconosciuto all’acquirente di un bene non conforme agli standard concordati: nella fattispecie, Nanni era consapevole di avere il diritto di non accettare lingotti di qualità inferiore a quella convenuta in contratto e di esigere il rimborso (o una nuova consegna), attestando così la maturità del sistema giuridico mesopotamico, che ha anticipato in materia un principio fondamentale del Diritto commerciale moderno, la tutela del cliente in ipotesi di merce difettosa.
In definitiva, la tavoletta di Ea-nasir è una testimonianza tangibile e concreta della “modernità” che caratterizzava il sistema socio-economico dell’antica Mesopotamia che, lungi dall’essere arcaico e primitivo, risultava ben organizzato con contratti scritti e supportati da testimoni, era alimentato da strumenti di credito avanzati, quali i negozi a termine con previsione di pre-pagamento, ed era tutelato da un quadro legale che proteggeva il contraente da negligenze e frodi. Le liti commerciali non venivano risolte con la violenza, ma attraverso documenti formali ed il ricorso a principi giuridici consolidati.















