L’antica città di Gortina (in Greco Górtyn, Górtys, Górtyna), fondata da coloni del Peloponneso nel VII secolo a.C., situata nel cuore della pianura di Messarà, nella parte centro-meridionale dell’Isola di Creta, rappresenta senza dubbio un caso di studio affascinante nella Storia del Mediterraneo antico, non soltanto per l’importanza politica, l’estensione urbana e la longevità cronologica (estesa dal Neolitico fino all’età bizantina), ma anche, e soprattutto, per il contributo fornito alla Storia del Diritto universale attraverso la cosiddetta “Grande Iscrizione”.

Questo monumento epigrafico, definito anche “Regina delle Iscrizioni” e comunemente noto come “Codice di Gortina”, costituisce il più ampio e completo corpus legislativo del mondo greco arcaico e classico, la più grande raccolta normativa di tutta l’antichità greca, che ci consente di indagare le strutture civili, sociali ed economiche di una Città-Stato dorica del V secolo a.C.

Le evidenze archeologiche attestano la presenza umana ed i primi insediamenti abitativi nella regione di Gortina fin da epoca neolitica (7000-3300 a.C.) e, successivamente, in epoca minoica (3300-1000 a.C.), allorquando il centro si sviluppò sotto l’influenza del potente palazzo di Festo (Phaistós), situato a soli 16 km di distanza; in progresso di tempo, durante l’epoca arcaica (VII-VI secolo a.C.), il nucleo cittadino si concentrò intorno al tempio di Apollo Pizio, che divenne santuario ufficiale, archivio statale, tesoreria pubblica e luogo che custodiva, sulle sue pareti, le prime iscrizioni della nascente pólis aventi contenuto legale-giuridico.

In questo stesso periodo, anche i Poemi omerici (tradizionalmente datati ai secoli VIII-VII a.C.) ricordano Gortina come città fortificata e dominante fino al mare: infatti, nell’Iliade viene definita “cinta di mura” (Iliade, II, 646), mentre nell’Odissea viene citata per le sue coste tempestose, dove furono sospinte le navi di Menelao durante il viaggio di ritorno da Troia (Odissea, III, 293-296).

Nel corso dell’età classica (V-IV secolo a.C.), si alternarono continue contese ed alleanze nelle relazioni di Gortina con l’antica e gloriosa capitale, Cnosso (Knosós), e con le altre città vicine, molte delle quali divennero comunità “perieciche”, cioè dipendenti e sottomesse; in epoca ellenistica (III-I secolo a.C.), Gortina fu a capo di una Lega di città cretesi a difesa dell’indipendenza dell’Isola, fino a quando, in seguito alla conquista romana del 67 a.C., decise di adottare una politica filo-Romana che le consentì di evitare le distruzioni collegate all’invasione e di divenire capitale della Provincia congiunta di Creta e Cirenaica.

Gortina si affermò progressivamente come uno dei centri urbani più popolosi e prosperi del Mediterraneo: già in epoca classica, si stima una popolazione intorno a 35.000-40.000 abitanti, la più numerosa dell’Isola di Creta, aumentata a circa 75.000-300.000 in epoca ellenistica-romana; inoltre, già nel V secolo a.C., la pólis aveva una propria sovranità monetaria che si esprimeva nella coniazione delle prime monete d’argento dell’Isola, gli statèri, menzionati frequentemente nella Grande Iscrizione epigrafica.

La prosperità economica di Gortina si basava su un’agricoltura intensiva - che, praticata nella fertile pianura di Messarà, consentiva abbondanti produzioni di cereali, olive e uva -, nonché su un fiorente allevamento di bestiame, la cui importanza si può riscontrare anche nelle disposizioni normative riguardanti la divisione ereditaria degli animali; inoltre, il dominio del mare, attraverso il controllo dei porti, come quello della vicina Matala, assicurava alla città il ruolo di importante centro di riferimento per lo scambio di beni e per il reclutamento dei mercenari (risorsa cretese molto richiesta nel Mediterraneo ellenistico).

Gortina occupava una posizione strategica tra le rotte commerciali che collegavano il Peloponneso con il Nord Africa e l’Oriente: tale centralità economica si rifletteva nella ricchezza della pólis e nella grande rilevanza e stabilità del suo sistema legislativo, molto apprezzato dai grandi sapienti dell’antichità, quali ad esempio Platone ed Aristotele, che lodavano le costituzioni di Gortina e delle altre città cretesi, in quanto ritenute modelli di ordine civile e fonti di ispirazione dello stesso Diritto di Sparta.

Il Codice delle leggi di questa grande città cretese antica, che ci aiuta a ricostruire l’intero Diritto greco antico, è stato scoperto nel 1884 grazie all’archeologo ed epigrafista italiano Federico Halbherr, la cui opera ha consentito di portare alla luce la più grande iscrizione greca, rinvenuta incisa sui blocchi di pietra del muro interno di un edificio pubblico, l’Odeon di epoca romana (I secolo d.C.), oggi visibile nel cuore del sito archeologico.

La Grande Iscrizione, o “Regina delle iscrizioni”, databile alla prima metà del V secolo a.C. (intorno al 480-450 a.C.), è incisa su lastre di poros (calcare locale) che inizialmente erano murate in un altro edificio pubblico circolare, probabilmente un Ekklesiastèrion (luogo che nell’Agorà era dedicato alle riunioni dei cittadini) oppure un Bouleutèrion (Assemblea del Consiglio) o un Tribunale, struttura di epoca classica, ricostruita in epoca ellenistica e poi trasformata in Odeon (teatro coperto) sotto Traiano (98-117 d.C.), conservando sempre intatte le lastre iscritte, nel frattempo numerate.

L’iscrizione monumentale è anche nota come Dodekàdeltos di Gortina, cioè iscrizione di 12 deltoi (colonne), in quanto è stata incisa su 12 colonne di blocchi calcarei, che ricoprono una lunghezza complessiva di circa 9 metri per 1,50 metri di altezza totale; ogni colonna comprende tra le 53 e le 56 righe, per un totale di oltre 600 righe; le colonne sono state numerate da I a XII, partendo da destra verso sinistra.

Il testo originario dell’iscrizione è scritto nel dialetto dorico locale, utilizzando l’alfabeto cretese arcaico di 18 lettere, il cui aspetto risulta in linea generale simile a quello dell’alfabeto greco moderno; la tecnica di scrittura adotta il sistema bustrofèdico (letteralmente, dal Greco, “che volta come il bue”), nel quale la direzione cambia ad ogni riga: da destra verso sinistra la prima riga, da sinistra verso destra la seconda riga, e così via, come si volge e gira il bue nel percorso di aratura di un campo.

Questa disposizione dell’iscrizione, che fu incisa probabilmente per intero da un unico lapicida, non era meramente decorativa, ma serviva a facilitare la lettura continua su grandi superfici murali, guidando l’occhio del lettore lungo l’intera estensione del muro.

La Grande Iscrizione contiene il Codice delle leggi di Gortina, che si configura come il primo “Codice Civile” d’Europa, nel quale furono inglobate vecchie e nuove disposizioni normative, che diedero corpo a quel Diritto gortinio divenuto famoso ed esemplare per il suo carattere innovativo, lo spirito di libertà di cui risulta intriso e l’estrema precisione con la quale affronta le tematiche oggetto di codificazione.

Pur non trattando tutte le materie giuridiche, il Codice si occupa comunque di gran parte del Diritto Privato: vengono disciplinate, infatti, questioni riguardanti il Diritto di famiglia ed il Diritto ereditario, quali le fattispecie di adozione, successione ed eredità, donazione tra coniugi, divorzio, figli illegittimi; inoltre, sono presenti anche questioni relative al Diritto di proprietà e delle obbligazioni (fattispecie di vendita, debiti ed ipoteche), e casi relativi alle condizioni degli schiavi; non mancano, altresì, i “delitti contro il costume” (adulterio, violenza carnale) ed, infine, disposizioni procedurali.

Il Codice documenta una società rigidamente divisa in classi sociali, nella quale lo status giuridico di ciascun individuo (libero o schiavo) determinava la misura delle sanzioni pecuniarie applicabili, espresse in statèri e dracme: ad esempio, la colonna I della Grande Iscrizione prescrive che, in ipotesi di illegittima detenzione di una persona prima del processo, era prevista una multa di 10 statèri, se la vittima del sequestro era una persona libera, e una multa di 5 statèri se la vittima del sequestro era uno schiavo, oltre ad un importo aggiuntivo per ogni giorno di ritardo nel rilascio, fissato a 1 statère (se persona libera) oppure a 1 dracma (se persona schiava).

Alla luce di questa disposizione normativa, possiamo rilevare la sorprendente modernità della procedura giudiziaria del Codice, che garantiva il principio di non colpevolezza fino a prova contraria e fino alla giusta decisione della vertenza da parte del giudice che, agendo più da arbitro che da funzionario statale, utilizzava soprattutto le testimonianze e i giuramenti quali principali strumenti probatori.

Lo spirito innovativo e di libertà che caratterizza il Codice si può rilevare in diversi punti, ad esempio in merito alla posizione socio-economica della donna gortinia, molto migliore e più evoluta rispetto alla condizione media della donna ellenica, nonché in ordine alla patria potestà, intesa più come una forma di tutela e guida dei figli piuttosto che come dominio assoluto, ed ancora per quanto riguarda la condizione degli schiavi, trattati in linea generale come esseri umani con propri diritti (anche se parziali) e non semplicemente come oggetti o beni mobili.

La singolarità del Codice di Gortina si può apprezzare anche attraverso un’analisi comparativa con altri sistemi giuridici dell’antichità: ad esempio, il Diritto di Atene ci è noto soprattutto grazie ai discorsi degli oratori ed alle opere dei filosofi, mentre il Diritto gortinio ci parla direttamente dalla pietra; ad Atene, molti reati erano perseguiti dallo Stato o attraverso azioni pubbliche (graphai), mentre a Gortina il contenzioso era prevalentemente gestito in forma privata (dikai) e la legge stabiliva soltanto l’entità della compensazione monetaria spettante alla parte offesa, lasciando l’esecuzione della sentenza ai privati assistiti dal magistrato.

Alcuni studi hanno ipotizzato influenze del Vicino Oriente sul Codice di Gortina, in relazione a somiglianze formali con le grandi raccolte legislative, come il Codice di Hammurabi (XVIII secolo a.C.): in entrambi i testi normativi viene trattato ampiamente il Diritto di famiglia e viene utilizzata una struttura casistica (“se accade X, allora la sanzione è Y”), tuttavia i Codici orientali erano spesso presentati come rivelazioni divine o decreti del “re giusto”, mentre il Codice gortinio è un documento civico introdotto dalla sola parola Thioi (“Dèi”), senza menzionare legislatori mitici o sovrani divini.

Il Codice di Hammurabi applicava spesso la legge del taglione (“occhio per occhio”), invece il Codice di Gortina era interamente basato sulla commutazione delle pene fisiche in multe amministrative di carattere pecuniario, riflettendo così una mentalità più pragmatica e meno vendicativa.

Gortina ed il suo Codice rappresentano una pietra miliare per lo sviluppo della civiltà occidentale: la Grande Iscrizione non è soltanto un reperto archeologico, ma è anche la testimonianza di una società che cercava di risolvere le tensioni sociali attraverso la trasparenza della legge scritta, esposta pubblicamente affinché nessuno potesse invocarne l’ignoranza. L’autonomia giuridica e patrimoniale concessa alle donne, nonché la tutela ed i diritti riconosciuti anche agli schiavi, rivelano una pólis che aveva compreso la rilevanza della stabilità sociale per assicurare la prosperità economica.

Oggi, tra i resti del sito archeologico, Gortina continua a narrare la Storia del Diritto e il passaggio dall’arbitrio alla certezza nella norma incisa nella pietra, transizione che ha posto le basi della futura Giurisprudenza europea. La conquista della città da parte degli Arabi nel IX secolo d.C. segnò la fine materiale di una metropoli, ma non l’epilogo della sua eredità intellettuale, che sopravvive ancora in ogni moderno Codice civile che tratti di proprietà, successione, parità di trattamento procedurale.